Con una modifica al testo della legge sull'imposta municipale immobiliare, la Provincia di Bolzano ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2023 l'IMI è stata aumentata per gli appartamenti sfitti e per i terreni edificabili non utilizzati. L'obiettivo è combattere la carenza di appartamenti in Alto Adige.
Con la legge provinciale “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2025” del 20 dicembre 2024, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 2024, supplemento numero 6 (entrata in vigore il 1° gennaio 2025), il legislatore provinciale ha apportato alcune modifiche alle disposizioni relative all’imposta municipale immobiliare (IMI).
Il Comune di Tirolo è stato classificato come Comune con esigenze abitative. Per questo motivo, si applica un'aliquota del 2,5% agli appartamenti sfitti, ai terreni edificabili non utilizzati e agli appartamenti che non sono stati completati per un lungo periodo di tempo.
Quali appartamenti non rientrano nell'aumento dell'IMI?
- Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. Per questi immobilie l'aliquota è 0,26%.
- le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una copia del contratto di locazione registrato o della proroga dello stesso. Per questi immobili l'aliquota è 0,26%.
- una sola abitazione, contigua a un'abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell'abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all'abitazione principale. Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. Per questa abitazione l'aliquota è 0,76%.
- abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Presupposto per la non applicazione della maggiorazione di aliquota è la presentazione di una copia del contratto di comodato d’uso gratuito registrato oppure di una dichiarazione sostitutiva in caso di un contratto di comodato d’uso gratuito concluso in forma verbale. Per questi immobili l'aliquota è 0,76%.
- abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è, nel caso del fringe benefit, la presentazione di una copia del contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente regolamento, dal quale risulti la messa a disposizione dell'abitazione quale parte dello stipendio. Per questi immobili l'aliquota è 0,76%.
Con la legge provinciale del 20.12.2024, n. 11, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni relative all’Imposta municipale immobiliare (IMI). Tali modifiche sono state recepite con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 e n. 4 del 21.01.2025.
Le aliquote per l’attività di agriturismo sono state stabilite, tenendo conto dei punti di svantaggio, come segue:
- 0-39 punti di svantaggio: aliquota 0,56%
- 40-74 punti di svantaggio: aliquota 0,30%
- oltre 75 punti di svantaggio: nessuna IMI dovuta
Anche nel settore dell’affitto di camere private sono state approvate nuove linee guida. A partire dal 2025, il requisito per l’applicazione dell’aliquota agevolata non sarà più il raggiungimento del tasso di occupazione stabilito dal Comune, ma le camere private in affitto dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 12/1995 per questa attività ricettiva. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, si applicherà l’aliquota maggiorata oppure un periodo di tolleranza di un anno. Per l’anno 2025 è stata annunciata una riforma dei requisiti per l’esercizio di questa attività ricettiva.
Aliquota per gli affittacamere privati: 0,56%
La detrazione per abitazione principale è aumentata a 1.000 euro, l'aliquota è 0,4%.
I valori per il calcolo delle aree fabbricabili sono stati determinati come segue:
Ulteriori informazioni sull'IMI sotto il seguente link.