Imposta di soggiorno "Local Tax"

Come ha già potuto apprendere dalla stampa, l'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta...

Data di pubblicazione:

12/07/2022

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Come ha già potuto apprendere dalla stampa, l'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.

L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.

Per il 2022/2023 la misura dell'imposta (per persona e pernottamento) è stata stabilita come segue:

  • a) euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
  • b) euro 2,10 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
  • c) euro 1,75 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

  • a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • b) il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l'obbligo di dichiarazione dei pernottamenti (p.es. familiari conviventi);
  • c) le persone che pernottano per frequentare corsi previsti da programmi di studio di scuole pubbliche ed equiparate. In ogni caso tale esenzione non vale per i docenti di tali corsi, nonché per gli studenti iscritti a corsi universitari o a corsi post-scolastici.

L'esenzione di cui alla lettera c) vale solo fino al 31.12.2014.

Considerato che, a seguito di un controllo da parte del Comune, l'esercizio ricettivo deve essere in grado di dimostrare di aver applicato correttamente l'esenzione, è indicato

  • fare una fotocopia dei documenti ufficiali di identificazione dei minori (documento di identità o passaporto in corso di validità) in caso di esenzione per età inferiore ai 14 anni;
  • richiedere i certificati ufficiali delle scuole pubbliche ed equiparate sia nazionali che straniere in caso di esenzione per la frequentazione di corsi. Tale certificato deve indicare il programma di studio al quale afferiscono i corsi ed elencare i nomi degli alunni, che li devono frequentare.

Tali documenti devono essere conservati per 5 anni.

Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l'esercizio ricettivo.

Per tali si intendono:

  • a) le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggi-albergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • b) le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, alberghi per la gioventù (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • c) le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e la locazione non imprenditoriale di camere e appartamenti disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis, della stessa legge provinciale;
  • d) gli agriturismi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.

Gli esercizi ricettivi sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti). Sono pertanto tenuti a:

  • riscuotere l'imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
  • presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
  • riversare al comune competente le somme riscosse.

Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese gli esercizi ricettivi devono comunicare al Comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente indicandoli nel TIC-Web (pernottamenti ASTAT meno le esenzionni). L'accesso al programma TIC-Web è gratuito e il codice d'accesso può essere richiesto all'associazione turistica locale.

A comunicazione avvenuta, il summenzionato programma genera un pagopa di pagamento per il versamento mensile dell'imposta al Comune. Il pagamento deve essere fatto tramite pagopa.

Dal 2018 tutti gli esercizi dovranno riversare mensilmente le imposte di soggiorno incassate, anche nel caso in cui l'importo da versare al Comune sia inferiore ad euro 200. Infatti è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del D.P.P. n. 4/2013.

In ogni caso, l'importo dovuto andrebbe versato al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno successivo. In caso di gestione sul territorio comunale di più strutture ricettive o di più edifici da parte dello stesso sostituto d'imposta, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire le comunicazioni e i versamenti distinti per ogni struttura.

                                                                              

Competente                                                               

  • Michael Bonell                                                                

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Ultimo aggiornamento: 26/03/2024, 09:45